L’atto amministrativo può essere gravato da vari motivi:
- inesistente, ovvero quando viene a mancare uno degli elementi ritenuti essenziali per fa si che la sua esistenza sia valida;
- imperfetto, si ha quando non si riesce a concludere il ciclo dell’atto che quidni non risulta formato;
- inefficace, quando l’atto stesso anche se è finito e formato, non risulta idoneo a produrre gli effetti giuridici dato che viene a mancare uno o più requisiti d’efficacia.
- invalido, quando sussistono dei difetti gravi o dei vizi, ed in base alla loro gravità l’atto potrà essere o nullo o annullabile.
- irregolare, quando l’atto amministrativo presenta un difetto di procedimento, forma o contenuto, per cui la legge non prevede nullità ma solo sanzioni amministrative.
L’atto amministrativo invalido
L’atto amministrativo è ritenuto invalido quando differisce dalla base normativa che lo disciplina e da cui fa riferimento. In base alla natura della norma verso la quale si individua la difformità, si possono distinguere due macro categorie di vizi dell’atto amministrativo stesso:
- quando la norma di natura giuridica risulta viziata perciò l’atto risulterà illegittimo
- quando invece la norma non è di natura giuridica ma allo stesso tempo è una norma appartenente al gruppo di quelle di buona amministrazione, il vizio quindi risulterà di merito e l’atto sarà inopportuno
Il vizio nell’atto illegittimo può essere più o meno grave e da questo si andrà a delineare la nullità o l’annullabilità ovvero sarà nullo nel momento in cui non possiede un elemento previsto dalla legge, o sarà annullabile quando gli elementi sono tutti presenti ma risulta viziato.
La nullità dell’atto amministrativo
La legge prevede la nullità dell’atto amministrativo quando come citato sopra, vengono a mancare alcuni elementi essenziali, se risulta viziato da difetto assoluto di attribuzione.
Quando viene annullato si avranno le seguenti conseguenze sull’atto amministrativo:
- inesistenza giuridica quindi risulterà inefficace quod nullum est, nullum effectum producit
- inesecutorietà: l’atto che risulta nullo e inefficace è di conseguenza anche inesecutorio. Se si assiste alla casistica che l’atto sia ritenuto nullo, il soggetto competente godrà del diritto di resistenza
- inannullabilità: l’atto nullo è come se fosse inesistente, proprio per questo non sarà possibile annullarlo
- insanabilità e inconvalidabilità: l’atto nullo non potrà neanche essere sanato o convalidato. Potrà invece essere convertito in un altro atto che a quel punto sarà valido. È invece ammessa la conversione in altro atto valido che però vada a presentare gli stessi requisiti dell’atto nullo e che vada a soddisfare l’interesse pubblico.
L’illegittimità dell’atto amministrativo
L’atto amministrativo che ha degli elementi di legittimità incidenti sui propri elementi essenziali dè ritenuto illegittimo e di conseguenza annullabile. I vizi di legittimità sono regolati dall’art. 26del R.D. 26-6-1924, n. 1054 del T.U. delle leggi del Consiglio di Stato che teneva in considerazione tre vizi divisi per categorie:incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Invece, il successivo articolo l’art. 21octies della L. 241/1990 andava ad individuare i vizi che erano cause di annullabilità. Il codice del processo amministrativo con l’articolo 29, riusciva ad affiancarsi alla previsione di legge disciplinandone l’azione per la violazione di legge e l’eccesso di potere. La successiva legge 15/2005 invece comprimeva l’area delle invalidità giuridiche considerando invalidi solo quei provvedimenti che danno una violazione di norma sostanziale, mentre quelle di carattere formale non vanno a dar luogo all’annullabilità.