Qualsiasi banca o istituto finanziario, previa autorizzazione della Banca d’Italia, è abilitata a svolgere servizi di investimento in strumenti finanziari a livello professionale.
Per regolare la materia, sia per quanto concerne i titoli sia riguardo i servizi di investimento veri e propri, è stata istituita la normativa MiFID: questa fornisce indicazioni soprattutto sulle informative da comunicare al pubblico e sui comportamenti da tenere nei riguardi degli investitori al fine di tutelarli.
Esistono numerose classificazioni possibili degli strumenti finanziari, basate su rendimento, durata, diritti acquisiti con il possesso o altro, ma per focalizzarci sui servizi di investimento veri e propri abbiamo deciso di adottare la distinzione prevista dal TUF (Testo Unico della Finanza):
- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordine per conto dei clienti
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo (vale a dire con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente)
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia verso l’emittente
- gestione di portafoglio
- ricezione e trasmissione di ordini
- consulenza in materia di investimenti
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Andiamo a conoscerli nel dettaglio.
La negoziazione per conto proprio consiste nell’acquisto o nella vendita di strumenti finanziari per realizzare profitti che possono essere inseriti in bilancio a supporto del margine di interesse per avere un range di intermediazione abbastanza consistente. Questo tipo di operazione è utile alla banca per investire il proprio capitale in eccesso rispetto a prestiti, interessi, cedole, dividendi o utili frutto di trading.
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti permette alla banca di accedere direttamente ai mercati regolamentati e acquistare e vendere titoli come nel caso precedente. Ciò, però, non avviene in autonomia ma in nome e per conto di un cliente. A volte ciò accade comunque in maniera autonoma, ma sempre con il benestare del diretto interessato. In questo caso i guadagni derivano dalle commissioni percepite per il servizio reso e non dai rendimenti di mercato.
La sottoscrizione e il collocamento di strumenti finanziari, sia che siano con o senza assunzione a fermo, servono alla banca per distribuire al pubblico strumenti finanziari. Questi possono essere nuovi come nel caso delle sottoscrizioni o già emessi se si sta parlando di collocamento o di vendita.
La presenza o l’assenza di assunzione a fermo delineano due modalità differenti di sottoscrizione o collocamento. Nel caso di sottoscrizione senza assunzione a fermo la banca può semplicemente vendere i titoli (o farli sottoscrivere) restituendo in toto al cliente quelli che non riesce a piazzare. Nell’altra modalità, invece, l’istituto finanziario può lucrare sulla differenza di prezzo sottoscrivendo o acquistando i propri titoli e poi rivendendoli sul mercato. Quest’ultimo è l’unico caso in cui la banca non percepisce nessun tipo di commissione, né dall’emittente dei titoli né da chi propone l’investimento.
La gestione dei portafogli consiste nell’affidamento da parte della clientela di un tot di liquidità che possa servire ad acquistare liberamente dei titoli più redditizi (ad opinione dei professionisti bancari) così da accrescere il valore del patrimonio avuto in gestione.
Questo servizio può avvenire solo previo mandato scritto del cliente: qui devono essere elencate tutte le clausole che riguardano il tipo di titoli da acquistare, la discrezionalità concessa alla banca per inserire i titoli nel portafoglio che andrà a gestire, i tempi e le modalità delle operazioni, gli obblighi informativi riguardanti la composizione del portafoglio e il suo valore periodico.
Esistono diversi tipi di portafoglio. Alcuni presentano una prevalenza di titoli statali, altri di titoli obbligazionari o di azioni, oppure con un bilanciamento tra i due: queste caratteristiche rendono l’operazione più o meno redditizia e più o meno rischiosa, in una relazione tra le due cose che tende alla proporzione diretta.
Anche in questo caso il rendimento della banca si basa sulle commissioni percepite che vengono direttamente sottratte dalla liquidità affidata in gestione.
La ricezione e trasmissione degli ordini è un’operazione più semplice. La banca si limita ad annotare le intenzioni del cliente riguardo l’acquisto o la vendita di titoli indicati e successivamente le trasmette ad un altro intermediario abilitato incaricato di andare sul mercato rispettando le condizioni imposte dal cliente. Queste, al solito, riguardano quantitativo, quotazioni e tempistiche. Il profitto della banca si basa di nuovo sulle commissioni, questa volta per il servizio di intermediazione offerto.
La consulenza in materia di investimenti è stata considerata per molto tempo un semplice servizio accessorio, ma di fatto la banca fornisce raccomandazioni personalizzate ai clienti sugli investimenti in strumenti finanziari. Ciò può avvenire dietro richiesta del cliente stesso o per iniziativa della banca, in modalità diverse a seconda del grado di impegno e professionalità richiesto.
Ultima ma non meno importante, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione prevede la creazione di un mercato all’interno del quale si possono incontrare operatori con interessi multipli in termini di acquisti e di vendite per realizzare contratti in strumenti finanziari che permettano loro di percepire da parte della banca commissioni per ogni operazione portata a termine.