L’abuso di posizione dominante per la normativa antitrust

di | Agosto 5, 2021

Una impresa abusa della propria posizione dominante quando può sfruttare a proprio vantaggio una potenza economica tale da essere in grado di impedire od ostacolare il persistere di concorrenza effettiva sul mercato, in quanto essa si trova nella condizione di poter significativamente agire in modo del tutto indipendente rispetto ai propri concorrenti, clienti e consumatori. La normativa antitrust riserva un’attenzione particolare alle imprese che detengono una posizione dominante all’interno del mercato poiché esse possono falsare e distorcere la libera concorrenza qualora vengano poste in essere condotte di sfruttamento di tale situazione ritenute abusive. La normativa antitrust non vieta però di per sé che un’impresa si trovi ad esercitare una posizione dominante, dal momento che è l’abuso di questa situazione ad essere ritenuta pericolosa e quindi vietata. L’abuso di posizione dominante si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere impedendo ai concorrenti di operare sul mercato con conseguente danno anche per i consumatori. L’impresa in posizione dominante ha dunque la responsabilità di non tenere un comportamento che ostacoli lo svolgimento di una concorrenza effettiva all’interno del mercato. La fattispecie trova la propria principale fonte di regolamentazione nell’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in forza del quale è incompatibile con il mercato interno, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE deve pertanto ritenersi tassativamente vietato. La norma elenca poi quattro ipotesi tipiche di pratiche abusive che possono consistere:

  1. nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque
  2. nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori
  3. nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza
  4. nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Cosa si intende per posizione dominante

La normativa antitrust non offre una definizione di “posizione dominante”. Con tale nozione si vuole in genere identificare una situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado, da un lato, di impedire o ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato e, dall’altro, di agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti ed ai consumatori. L’impresa che si trova in posizione dominante può dunque tenere un comportamento indipendente, avendo la possibilità di beneficiare di un considerevole potere di mercato durante un certo periodo di tempo. Le eventuali azioni e reazioni dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori risultano in questo caso del tutto ininfluenti rispetto alle decisioni che vengono assunte dall’impresa. Ciò che appare dunque rilevante risiede in altri termini nel fatto che l’impresa ha la possibilità di incidere notevolmente sulle modalità con cui si svolge la concorrenza e di tenere, in determinate circostanze, comportamenti senza dover tener conto degli altri concorrenti.

L’impresa in posizione dominante ha in definitiva il potere economico di:

  • escludere dal mercato i concorrenti
  • rendere gravoso od impedire l’accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti
  • influenzare il processo concorrenziale nei mercati collegati

La valutazione della posizione dominante deve tenere inoltre conto delle caratteristiche e della struttura concorrenziale del mercato e del comportamento tenuto dalle imprese oltre che dall’emersione di diversi indizi rilevatori concomitanti aventi ad oggetto: la posizione di mercato dell’impresa dominante e dei suoi concorrenti, e l’espansione e l’ingresso sul mercato da parte dei concorrenti.

Le possibili sanzioni

La Commissione ha la competenza ad applicare quanto disposto dall’art. 102 TFUE nei casi di abuso di posizione dominante di rilevanza comunitaria, in particolare di:

  1. accertare, in seguito a denuncia o d’ufficio, la consumazione di un’infrazione all’art. 102 TFUE
  2. obbligare le imprese interessate a porre fine all’infrazione accertata
  3. imporre alle imprese l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente la violazione contestata

La misura dell’ammenda non può superare il 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa durante l’esercizio sociale precedente ed ai fini della sua quantificazione la Commissione tiene conto oltre che della gravità dell’infrazione anche della sua durata. La Corte di giustizia europea ha la competenza giurisdizionale in materia per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione con cui ha provveduto ad irrogare sanzioni o penalità di mora. A livello invece nazionale, le Autorità garanti della concorrenza dei singoli Stati membri e le giurisdizioni nazionali sono tenute ad applicare quanto disposto dall’art. 102 TFUE. L’Autorità garante ed il giudice nazionale applicano dunque la normativa comunitaria quando l’abuso di una posizione dominante determina un pregiudizio per il commercio tra più Stati membri dell’Unione europea, vale a dire quando la condotta abusiva assume una rilevanza comunitaria. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità garante può disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida per l’eliminazione della violazione.

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