Come scegliere la tipologia societaria migliore per il proprio business

di | Marzo 4, 2020

Voglio aprire una mia attività ma quale tipologia di società si adatta meglio al mio business?”

Questa è la domanda che molti nuovi imprenditori si pongono e che, in un sistema burocratico e legislativo complesso come quello italiano ha tutto il diritto di essere posta. La prima risposta immediata che bisognerebbe dare a chiunque sia in procinto di aprire una propria società è quella di rivolgersi ad un esperto: un notaio, un commercialista, che ne analizzerà obiettivi, esigenze e soprattutto spese. Tuttavia, cercare di fare chiarezza sulle varie tipologie societarie italiane si può e si può anche capire quale sia la più vantaggiosa.

Prima di scendere nel dettaglio, è bene partire dalla legge che regola le società commerciali: il codice civile. In base all’oggetto sociale o scopo sociale ovvero il fine perseguito dall’attività esercitata dalla società, il codice civile distingue società commerciali ovvero esercitanti una delle attività previste dall’art. 2195 c.c. e società semplici, non commerciali, come società agricole o professionali.

Da qui possiamo suddividere quindi quattro grandi macro-categorie di società commerciali tra cui è possibile scegliere la forma giuridica più conveniente al proprio business: le società di persone, le società di capitali, l’impresa individuale, le società cooperative.

Aprire una società: tutti le tipologie

Il codice civile disciplina le forme societarie secondo sigle. Andiamole a vedere e a spiegare singolarmente:

SNC (società in nome collettivo)

E’ utilizzata per attività artigiane e piccole attività commerciali. E’ prevista per ogni singolo socio responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, prevede costi di gestione, di avvio e di chiusura ridotti e una tassazione per trasparenza, quindi in base alla partecipazione all’utile il socio verserà imposte “personalmente” oltre che contributi INPS fissi dovuti da ogni socio.

SAS (società in accomandita semplice)

A metà tra società di persone e di capitali, prevede che almeno un socio sia amministratore della società con responsabilità illimitata e solidale, e almeno un socio sia accomandante e che risponda solo per il capitale immesso nella società stessa. I costi e le tassazioni sono a livello di SNC.

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci.

SRL (società a responsabilità limitata)

E’ la società di capitali più “comune” e permette di separare i patrimoni dei singoli soci dal patrimonio della società stessa e in caso di problematiche i creditori faranno rivalsa sul solo patrimonio della società stessa e non su quello dei singoli soci. Prevede inoltre che non tutti i soci versino i contributi INPS ma solo quelli con una fonte di reddito. Può essere costituita da un solo socio ma ha costi di avvio, gestione e di liquidazione/chiusura piuttosto elevati. La S.R.L. prevede un capitale minimo di 10.000 euro.

SPA (società per azioni)

Nella S.P.A. esiste una netta separazione tra proprietà e amministrazione, per questo motivo la legge prevede un organo obbligatorio di controllo sulla regolarità della gestione e sulla contabilità (collegio sindacale). Non è necessario che l’amministratore sia socio della società ma può concorrere alla nomina dell’organo amministrativo esprimendo il proprio voto in assemblea. Prima ancora di costituire la società ogni socio deve versare in banca come minimo il 25% della quota di capitale che intende sottoscrivere infatti nella S.P.A. il capitale è diviso in azioni. In base a queste ultime e alle quote sottoscritte i soci si dividono gli utili e votano in assemblea.

Il capitale minimo della S.P.A. è di 120.000 euro.

Società cooperative

Vengono costituite con atto pubblico al raggiungimento di almeno 9 soci. ll loro capitale è variabile e può andare da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. In ogni caso nessun socio può avere quote o azioni per un valore superiore a 100 mila euro. Nuovi soci possono essere immessi nella società in qualsiasi momento senza alcuna firma ma solo aderendo allo statuto della cooperativa.

Nuova società nel 2020? Ecco cosa conviene

Nuovi modelli societari si ispirano alle LTD ( private company limited by shares) europee e sembrano aprire la strada a sempre più emergenti attività commerciali. Tra le più scelte recentemente c’è la SRL semplificata. In questa forma appunto “snellita” di SRL sono stati eliminati i costi notarili e alcuni diritti e bolli, con la possibilità di versare anche 1 solo euro di capitale e in cui non tutti i soci devono versare i contributi.

Un’altra forma molto diffusa è invece la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto: una nuova forma di s.r.l. che secondo l’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è destinata alle persone fisiche che abbiano superato i 35 anni di età alla data della costituzione. Il capitale, come per la SRL semplificata deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro.

Le adesioni a questo tipo di società possono avvenire unicamente in denaro, deve infatti essere versata la quota di partecipazione nella sua totalità direttamente agli amministratori piuttosto che in banca.

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