La normativa antitrust europea identifica tre grandi macro categorie per identificare una violazione della legge. Queste violazioni riguardano le limitazioni delle corrette dinamiche concorrenziali all’interno del mercato di un determinato settore. Queste macro violazioni sono: le intese, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni. Prima di tutto spiegheremo molto sinteticamente di cosa si tratta. Le intese sono definite come gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese e le deliberazioni che hanno per oggetto e per effetto quello di falsare e restringere la concorrenza tra imprese. L’abuso di posizione dominante invece avviene quando l’impresa con dei buoni profitti e un ottimo potere di mercato, decide di modificare i prezzi dei prodotti commercializzati ad un livello in cui raggiunge un margine che può creare problematiche legate alle aziende concorrenti; essendo queste concorrenti molto più deboli rischiano il collasso. L’ultima macro categoria è quella delle concentrazioni; esse avvengono quando due imprese si uniscono formalmente tra loro provocando un importante cambiamento all’interno del mercato. Se queste unioni provocano una significativa restrizione della concorrenza, allora vengono sanzionate dall’antitrust.
Quando un’intesa diventa cartello
Un’intesa prende nome di cartello quando l’accordo tra due o più imprese ha per oggetto principale la manipolazione dei prezzi sul mercato. In questa fattispecie, forse la più famosa, le imprese possono falsare la concorrenza accordandosi con i concorrenti per fissare i prezzi o ripartirsi il mercato, in modo che ognuna abbia il monopolio sulla parte ad essa assegnata. Gli accordi anticoncorrenziali possono essere palesi o segreti . Possono essere scritti (come “accordi tra imprese” o in una decisione o in uno statuto di un’associazione di categoria) o informali. Perché questa operazione è sanzionata? Ripartirsi il mercato in modo tal da averne il monopolio può portare molti danni, in primis ai consumatori. Detto molto semplicemente: a causa della mancata concorrenza, i consumatori finiscono per pagare di più per una quantità minore. Questo ha come conseguenza una riduzione della qualità del prodotto, le imprese che fanno parte di cartelli che controllano i prezzi o ripartiscono i mercati non sono stimolate a lanciare nuovi prodotti; lo sviluppo tecnologico è limitato. L’UE sanziona come cartelli tutti quelli accordi che hanno come obiettivo la fissazione dei prezzi, non solo verso i consumatori ma anche verso i distributori. Fissare arbitrariamente e in maniera concordata i prezzi di rivendita, anche per imprese che si trovano su due livelli della filiera, è reato. I cartelli sono duramente sanzionati, infatti sono considerate violazioni c.d. “hard-core” poiché il loro oggetto è chiaramente anti-competitivo. Tradizionalmente si identificano con infrazioni complesse e di lunga durata costituite da forme integrate di accordi e pratiche concordate. Ecco perché i cartelli sono sanzionati con pesanti ammende e la loro repressione dei cartelli è una priorità per la Commissione Europea.
Come procede l’Antitrust
Capito meglio cosa sono i cartelli, ora c’è da fare chiarezza rispetto alle modalità con cui si interviene per sanzionare i colpevoli. Innanzitutto devono essere presenti dei requisiti di base (soggetti ed oggetti) per poter parlare di cartello. Gli elementi costitutivi sono: pluralità di imprese, un coordinamento in qualunque forma, un oggetto o effetto restrittivo, una specifica consistenza della restrizione e un mercato rilevante dove tutto questo avviene. Poi bisogna procedere con la dimostrazione dell’esistenza del cartello. L’onere della prova grava sulla Commissione Europea deve fornire gli elementi che portino all’applicazione della sanzione. Questi, nel caso dei cartelli sono: un parallelismo di comportamenti delle imprese, cioè la collusione (la possibilità di provare il contrario con un’ alternativa spiegazione passa alle imprese); prova della partecipazione all’accordo, la partecipazione a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale (senza manifesta opposizione dell’impresa). Entrando nello specifico, la CE puntualizza dicendo che: “l’intero complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate [costituisce] un unico “accordo”. Si prosegue poi definendo le irrilevanze in termini attenuanti: irrilevanza della definizione del fenomeno collusivo quale accordo o pratica concordata; irrilevanza delle interruzioni e/o sospensioni temporali delle condotte collusive di “breve” durata; imputabilità dell’intera infrazione anche a imprese che vi abbiano partecipato solo in parte (se si dimostra che erano a conoscenza del piano collusivo nella sua interezza).
Le sanzioni a cui si va in contro con il reato di cartello sono varie e specifiche al caso. Nel giugno 2006, la Commissione ha emanato delle nuove Linee guida sui metodi di applicazione delle sanzioni “con l’intento di incrementare l’effetto deterrente delle sanzioni” C’è un notevole aumento del livello delle ammende nei casi in cui: il fatturato dei cartellini sia ingente, la durata del cartello sia significativa, siano coinvolte grandi imprese “multiprodotto”, e/o imprese recidive. Le aggravanti sono previste anche quando le imprese: siano recidive, si rifiutino di cooperare / ostruzionismo nei confronti dell’attività investigativa, abbiano un ruolo di capofila del cartello (c.d. “ring leader”) e abbiano utilizzato misure di ritorsione nei confronti di altre imprese. Esistono anche delle attenuanti e riguardano imprese che: hanno avuto un ruolo passivo, non abbiano di fatto applicato l’accordo anticoncorrenziale o siano in stato di negligenza. In tutto questo panorama una cosa è chiara: gli sforzi e l’attenzione che la commissione sta mettendo nello scovare queste infrazioni rende quasi impossibile l’attuazione di un cartello, per fortuna.