Per il mondo dei lavoratori è di primaria importanza vedere sul posto di lavoro rispettati tutti i suoi diritti, che vanno dal versamento dei contributi ai finbi pensionistici e le assicurazioni in caso di malattia ed infortunio.
In molti casi era comune, spesso uscire fuori dai canoni di legalità a pena dei diritti del lavoratore, soprattutto nel caso dello svolgimento di lavoro occasionale o integrativo ad un particolare stato del lavoratore quale studio o percezione di un’indennità di disoccupazione.
Oggi la legge tutela i lavoratori anche in caso di prestazioni di lavoro occasionale, nel rispetto delle norme viogenti in mateeria di legge sul lavoro.
La legge, infatti prevede la possibilità di corrispondere al lavoratore occasionale il pagamento della sua attività lavorativa tramite un voucher, ossia dei buoni lavoro del valore di 10 euro nominali, dei quali 7,50 euro corrispondono all’ammontare netto percepito dal lavoratore e corrispondente al compenso di un’ora di lavoro. I voucher comprendono il pagamento dei contributi INPS e l’assicurazione INAIL che copre il lavoratore in caso di malattia o infortunio, quindi sono validi ai fini pensionistici, ma non vengono conteggiate le ore di lavoro ai fini del raggiungimento dei requisiti per il percepimento dell’indennità di disoccupazione.
Possono usufruire dei voucher i seguenti datori di lavoro: Tutti gli imprenditori, le aziende familiari, gli enti senza fini di lucro, le famiglie e anche gli imprenditori agricoli ma in quest’ultimo caso la determinazione dell’entità del compenso deve essere effettuata tenendo conto delle leggi in materia agricola.
Possono svolgere lavoro accessorio i pensionati, gli studenti in età compresa tra i 16 ed i 25 anni, nei periodi di vacanza e compatibilmente al ciclo di studi svolto, come integrazione i percettori di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità edilizia, tutti i lavoratori già titolari di un contratto di lavoro part-time, ma non possono ricevere i voucher dallo stesso datore di lavoro titolare del contratto part-time.
Il limite economico alla corresponsione dei voucher ammonta ad un totale massimo di 9333 euro lordi corrispondenti a 7000 euro netti, nell’arco dell’anno che va dalla data del 1 gennaio al 31 dicembre, come totale delle somme percepite da tutti i diversi committenti presso i quali il lavoro accessorio è stato svolto.