Sospensione tributi e cartelle esattoriali ai tempi del Covid

di | Aprile 28, 2020

Con l’emergenza Covid-19 c’è stato uno stop anche anche le cartelle esattoriali si fermano. Con essi si verifica uno stop anche agli avvisi di addebito, gli avvisi di accertamento e tutti i termini di versamento. Tutto questo è stabilito dal decreto emanato il 17 marzo 2020.

Cosa dispone il decreto per l’esattoria

  • la sospensione dei versamenti di tutti i tributi e di tutte le entrate non tributarie che scaturiscono da cartelle di pagamento, accertamento o addebito che scadono nell’intervallo tra l’8 marzo e il 31 maggio, comunque i pagamenti devono essere effettuati entro il termine del mese di giugno, con possibili deroghe decretate successivamente.
  • la sospensione delle notifiche relative alle cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti di riscossione, né in modalità cartacea, né tramite mail e posta certificata.

Attenzione alle scadente antecedenti l’8 marzo

Se la scadenza del pagamento cadeva prima dell’otto marzo non c’è beneficio di sospensione per cui, se non si paga, si vedrà aumentare la cifra dovuta per la mora prevista che varia da 3 al 6%. È da considerare però che, se la notifica è stata ricevuta prima del 8 marzo ma la scadenza è successiva, va considerato lo slittamento del pagamento con termine 30 giugno 2020.

No alle misure cautelari

Nello stesso periodo, che per ora è stabilito con termine 31 maggio, c’è lo stop alle procedure cautelari. Quindi non sarà possibile procedere con fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Comunque c’è la possibilità, per chi ha subito un fermo amministrativo, di pagare il proprio debito e ottenere quindi l’estinzione del provvedimento.

Sospensione di riscossione

Se le somme dovute sono state già affidate alla riscossione possono essere fermate e annullare la riscossione. L’annullamento può essere richiesto se:

  • la pretesa è caduta in prescrizione prima della data in cui era resa esecutiva;
  • l’ente creditore ha emesso un provvedimento di sospensione;
  • è stata emanata una sentenza che abbia annullato la pretesa.

Impugnazione sospesa

Si verifica sospesa fino al 31 maggio 2020 il termine per impugnare la cartella di pagamento. Se la notifica per la stessa è già stata ricevuta:

  • dopo il 7 marzo, il termine di 60 giorni viene calclato a partire dal 1° giugno,
  • prima del 8 gennaio non è possibile presentare alcun tipo di ricorso,
  • dal 8 gennaio al 7 marzo, non si calcolano più i giorni che torneranno a decorrere dal 1° giugno.

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