La forma imposta al contratto di apertura di credito bancario per la validità di quest’ultimo è regolamentata dall’art. 117 del Testo Unico Bancario e prevede la presenza di elementi obbligatori esplicitamente riportati in esso.
Infatti in mancanza di un contratto di conto corrente che disciplini compiutamente l’apertura di credito questa è nulla, ai sensi dell’art. 117 TUB.
Gli elementi dunque imprescindibili di un contratto di apertura di un conto corrente sono:
- I dati anagrafici del cliente, anche in caso di più intestatari.
- Le condizioni economiche del conto corrente: spese fisse, spese variabili, interessi delle somme depositate, fidi e sconfinamenti. In generale tutti i costi e i canoni di mantenimento e tenuta del conto.
- La disponibilità temporale delle somme versate da intendersi come numero di giorni successivi alla data operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate.
- Le commissioni d’intervento nel paese in cui è registrato il conto e all’estero ed eventuali massimali di prelievo e transazione.
- Ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
- Gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto.