L’analisi dettagliata della tassazione dei redditi da criptoattività, evidenzia i cambiamenti normativi in atto e le strategie ottimali per gestire l’impatto fiscale sulle plusvalenze, minusvalenze, giacenze cripto.
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Fino al 2022 le tasse cripto erano dovute sul valore delle monete virtuali possedute. Non si pagavano tasse sulle plusvalenze cripto, se il valore di quelle possedute era inferiore a 51.000€. Le tasse erano dovute per operazioni finanziarie che generavano un controvalore superiore ai 2.000€. Infine, il valore delle 2.000€ era dato dal calcolo delle plusvalenze e minusvalenze delle operazioni finanziarie da criptovalute, condotte nel corso dell’anno e il valore fissato era quello del 1 gennaio 2023. Ma la riforma introdotta introdotta dal 2024 dalla Legge di Bilancio, ha cambiato profondamente il regime fiscale e tributario relativo ai redditi da criptovalute. La norma infatti – dice il commercialista cripto dello Studio Amodeo – ha introdotto un sistema di calcolo della tassazione delle criptovalute diverso da quelli degli altri redditi finanziari.
Una delle novità da tenere in considerazione è che dal 2023, le minusvalenze del 2022 non potranno più essere portate in detrazione fino ai 5 anni successivi a fronte di proventi e guadagni cripto.In alcuni casi, potranno essere utilizzate solo per fare fronte ad altri redditi di natura finanziaria che seguono il regime dichiarativo. Per essere più chiari, una minusvalenza da attività finanziaria del 2022 non potrà essere compensata con una plusvalenza cripto del 2023. Se la minusvalenza del 2022 è trascurabile, si può anche evitare di riportarla nel quadro RW. Se è significativa si può ragionare su come utilizzarla in detrazione per gli anni successivi, tenendo però presente che non si può utilizzare per i proventi cripto 2023. In regime dichiarativo, l’unico caso in cui si può compensare una minusvalenza del 2022 è quello del possesso di titolo all’estero su conto estero. Ma è un caso poco ricorrente. Dal 2024, invece, il contribuente potrà compensare le minusvalenze cripto esclusivamente con le plusvalenze cripto degli anni successivi. In sostanza, dal 2024 in poi, il legislatore ha elaborato un sistema di calcolo di reddito tassabili da criptovalute autonomo da altri redditi tassabili, ma di altra natura finanziaria. Il nuovo regime riguarda sia le minusvalenze sia le plusvalenze, così come per l’applicazione della soglia minima il cui regime è completamente diverso da quello precedente al 2024.
Le nuove procedure per la dichiarazione dei redditi da criptovalute dal 2024, sono valide per i regimi fiscali dichiarativi. I commercialisti cripto avranno da valutare il nuovo regime delle minus e plusvalenze e l’applicazione della soglia minima da applicare per il calcolo delle imposte da redditi finanziari da cripto attività. Ci sarà differenza tra gli exchange italiani ed esteri che si comportano da sostituto d’imposta, così come lo sono le banche con gli investimenti esteri. L’exchange sostituto d’imposta italiano esonera il contribuente dalla compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi e, ovviamente, dal pagamento delle imposte per le criptovalute che ha trattato l’exchange. Non è altrettanto chiaro come si comporteranno gli exchange stranieri.
La riforma ha introdotto un nuovo regime relativo alla giacenza media da criptovalute. Nella dichiarazione dei redditi del 2024 non avrà più rilevanza la soglia dei 51.000€. Quel che sarà importante sarà la realizzazione della plusvalenza superiore ai 2.000€.
Durante l’anno saranno calcolate le plusvalenze e le minusvalenze ottenute dalle cripto attività finanziarie. Anche se l’investimento sulle criptomonete è inferiore a 51.000€ ma il risultato del calcolo del guadagno è superiore a 2.000€, bisogna pagare l’imposta sul reddito attualmente fissata al 26%. Se la somma ottenuta dalla differenza tra minus e plusvalenze da cripto attività è inferiore a 2.000 €, non si pagano imposte a prescindere dal valore di criptovalute possedute.
Il reddito sul quale applicare l’imposta è stabilito quando l’investimento è convertito in valuta “fiat”, ovvero in euro per l’Italia, anche quando rimane in cripto. Alcuni guadagni saranno imponibili subito, come lo staking ovvero il conto di deposito cripto che matura interessi e in generale per tutti i sistemi con cui si possono mettere a rendita le criptomonete.
Il trading invece funziona in questo modo: se per esempio, il contribuente acquista 30.000€ di bitcoin e fa trade in etherium, ovvero si muove da una cripto all’altra, non c’è tassazione. In sintesi:
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