La forma imposta al contratto di apertura di credito bancario per la validità di quest’ultimo è regolamentata dall’art. 117 del Testo Unico Bancario e prevede la presenza di elementi obbligatori esplicitamente riportati in esso.
Infatti in mancanza di un contratto di conto corrente che disciplini compiutamente l’apertura di credito questa è nulla, ai sensi dell’art. 117 TUB.
Gli elementi dunque imprescindibili di un contratto di apertura di un conto corrente sono:
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