Economia

La tassazione e i costi dei Trust in Italia

Sentiamo spesso parlare di trust senza sapere di cosa stiamo parlando, anche se una definizione vera e propria che li riesca ad inquadrare probabilmente non c’è. Li possiamo semplicemente immaginare come un negozio o un’attività che un certo soggetto apre utilizzando parte del proprio patrimonio dedicandolo a questa iniziativa con lo scopo di arrivare a realizzare gli obiettivi che si era prefissato. Questo soggetto viene definito disponente perché è proprio colui che mette a disposizione il suo patrimonio, e questa disponibilità la dona ad un altro soggetto che avrà il compito di mettere in atto quanto stabilito. Il disponente si spossessa dei propri beni, quindi va da se che non ne ha più la gestione ma essa va affidata al trust. Il trustee, ovvero colui a cui è affidato l’incarico non ha obblighi verso il disponente ma solo verso la realizzazione del progetto che andrà a favore di soggetti beneficiari o verso un determinato scopo.

Imposta sulle successioni per i Trust

L’imposta sulle successione per i trust non è spesso dovuta soprattutto quando si istituisce per una garanzia o per fare delle liquidazioni al fine di adempiere verso creditori. L’imposta va invece corrisposta nel momento in cui si parli di una scelta liberale che va verso adempimenti e cambiamenti familiari. L’imposta quindi va corrisposta nel momento in cui i beni vanno verso i beneficiari e non quando i beni vanno verso i beneficiari. Proprio per questo l’ammontare dell’imposta andrà definita al termine del trust in base alla normativa vigente in quel momento e fino ad allora non si sarà a conoscenza di tale ammontare.

Trust, Imposta Catastale, Imu e imposte sulla proprietà

Quando un trust ha per oggetto dei beni immobili, ovvero sono stati conferiti in trust beni soggetti ad imposte catastali e immobiliari, il loro conferimento sconta le imposte calcolate in maniera fissa e soprattutto, come le precedenti nel momento in cui tali beni andranno attribuiti ai beneficiari finali. I beni immobiliari hanno gravati su essi anche altre tasse come Imu e Tari che ovviamente andranno pagate. Queste imposte, sulla proprietà dei beni immobili vanno pagate con il denaro messo in trust e non dai soggetti trustee o disponente. Il trustee infatti, secondo la normativa è responsabile solo per le imposte dirette. Spesso accade che per mancanza di informazione o per mancanza di disponibilità che il disponente si trovi ad adempiere per tutte le imposte. Questa mossa purtroppo anche se fatta per esigenza dal disponente corre il rischio di essere mal letta dall’Agenzia delle entrate che può dubitare che il trust non esista e sia stato creato solo per facciata.

Ires e trust opaco

Il trust opaco residente in Italia va ad indicare tutte quelle situazioni in cui il trustee decide di attribuire ai beneficiari dei redditi che vengono prodotti dai beni dei trust, l’imposta IRES. Il TUIR in questo caso afferma all’art.73, doe viene  soggettivizzato il trust prevedendo che: “sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: …i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale… residenti nel territorio dello Stato”.

Tassazione sul trasferimento dei beni tra Trustee

Durante l’attività preposta e quindi la vita di un trust, può capitare come un trustee lasci il posto ad un altro trastee, per fare questo sussiste la necessità di trasferire i beni da un trustee all’altro. Se si parla di immobili, in questo trasferimento le imposte ipotecarie e catastali si scontano in maniera fissa e non entrano a costituire la capacità contributiva del trust.

Agenzia delle Entrate, Corte di Cassazione e Trust

L’agenzia delle Entrate entra in gioco andando contro a quello che è previsto dalla Corte di Cassazione applicando determinate imposte come:

  • l’imposta sulla donazione nel momento in cui il trust viene stipulato
  • l’imposta sulla donazione anche se riguarda trust che non vanno a costituire una liberalità
  • l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria per quanto riguarda beni immobili che va calcolata proporzionalmente nel momento in cui il bene viene conferito in trust
  • l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria se il bene immobile viene trasferito da un trustee all’altro nel caso in cui ci sia un subentro. Anche questa imposta è calcolata in maniera proporzionale.

Il trust non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, questo è quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate mentre la Corte di Cassazione ovviamente la pensa in maniera del tutto diversa. L’AE continua sostenendo che, nel momento in cui il trust è strutturato in modo che il potere gestionale rimane in mano al disponente, allora il trust risulta fiscalmente inesistente, ed in poche parole risulta inesistente anche il trust stesso. Questo lo si può affermare pereché tutti i redditi prodotti e le loro tassazioni sono e restano a capo del creatore del trust.

Gloria Ferraldeschi

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